Rientro e .. prima scadenza .. 7 Settembre
Riprendiamo dopo il periodo feriale l’invio di nostri suggerimenti e soluzioni orientate al rispetto alle normative vigenti. Entro il 7 settembre 2020 dovete inviare la domanda per il bonus relativo alle spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale mentre entro il 30 Novembre quella relativa alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro , fruibile solo dai soggetti esercenti determinate attività.
BONUS SANIFICAZIONI 60% .. FORSE – CHIARIMENTI
- Sono valide anche le spese di sanificazione – degli ambienti e degli strumenti – costituenti spese ordinarie in relazione alla natura delle attività esercitate, e non legate quindi all’emergenza sanitaria in corso (es. dentisti, centri estetici);
- l’attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di sanificazione, mentre le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri, finalizzate per esempio ad aumentare la capacità filtrante si;
- per l’acquisto dei dispositivi individuali agevolati, rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari bisogna conservare la documentazione attestante la conformità dei beni alla normativa europea;
- risultano ammissibili le spese per attività di sanificazione ambientali svolte direttamente dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori sempre che rispetti le indicazioni contenute nei protocolli di regolamentazione vigenti. In questo caso prendete il costo orario del lavoro X ore impiegate + spese sostenute per prodotti disinfettanti impiegati. Rispettate comunque il costo di mercato di interventi similari;
- il limite massimo fruibile è pari a 60.000 euro (di credito d’imposta, non di spese agevolabili) per ciascun beneficiario. Pertanto, il massimale degli oneri in grado di “generare” il credito massimo fruibile ammonta a 100.000 euro.
- valgono le spese ammissibili sostenute (fino al termine del mese precedente a quello di sottoscrizione della domanda) e che si prevede di sostenere entro il 31/12/2020;
- se avete già inviato la comunicazione e vi accorgete che è sbagliata fino al 7 settembre 2020 potete inviarne una nuova (comunicazione sostitutiva), che sostituisce integralmente quella precedente trasmessa;
- perchè nel titolo abbiamo inserito la parola forse accanto al 60%? Perché l’agenzia delle Entrate, ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale quindi potrebbe essere anche 20/30%;
- una volta ottenuto il bonus lo utilizzate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24 .. in verità il credito può essere anche ceduto ma riteniamo questa opzione molto residuale e soggetta ad analisi specifica..sappiate che c’e’ anche questa possibilità.
Lo studio rimane a disposizione ..