Per il Recesso non Sufficiente la Cessazione dell’Interesse al Distacco ( Corte di Cassazione sentenza n. 5996 del 28 febbraio 2019 )

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito che, ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente distaccato presso un’altra impresa, non è sufficiente la mera cessazione dell’interesse al distacco o la soppressione del posto di lavoro presso il terzo distaccato. Con la Sentenza n. 5996 del 28 febbraio 2019 viene chiarito che al datore di lavoro distaccante spetta l’onere della prova, riguardo l’esigenza aziendale che ha determinato la soppressione del posto e l’impossibilità, relativamente all’organizzazione esistente all’epoca del licenziamento, di adibizione del lavoratore a mansioni diverse.

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Alessandro Maculotti

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