Coronavirus: smart working (lavoro agile) proviamo a capire meglio cosa è

Cos’e’ il lavoro agile?

Il lavoro agile individua una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo fra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario (nei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale) o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Serve la stipula di un contratto o di una variazione contrattuale?

SI, l’articolo 19, L. 81/2017, prevede la forma scritta per l’accordo fra il lavoratore e il datore di lavoro e quali ne siano i contenuti minimi.

Quali sono gli obblighi per la sicurezza?

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori un’informativa scritta nella quale individua i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di esecuzione della prestazione da parte del lavoratore agile. Quindi una “mappatura” del rischio elaborata specificamente e che deve essere aggiornata con periodicità almeno annuale.

Quali sono le semplificazioni introdotte dal DPCM in seguito alla diffusione epidemiologica in Italia del virus COVID-19?

I D.P.C.M. derogano all’obbligo di accordo fra datore di lavoro e lavoratore (anche se il nostro consiglio è quello di ricorrere comunque alla forma scritta) e per quanto riguarda la sicurezza prevedono l’assolvimento dell’obbligo di cui sopra “in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”
L’Inail ha tempestivamente provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal Governo, mettendo a disposizione dei datori di lavoro l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’articolo 22, comma 1, L. 81/2017, reperibile e scaricabile sul sito istituzionale Inail: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html  Il datore di lavoro potrà, quindi, utilizzare tale informativa che, sottoscritta dal lavoratore e dal Rls, costituirà assolvimento degli obblighi di informazione sulla sicurezza.

Devo fare una denuncia di nuova lavorazione/variazione all’Inail?

NO, di norma, il lavoratore che inizia a prestare la propria attività in modalità di lavoro agile è un dipendente già in forza presso l’azienda e, in quanto tale, tutelato, al pari degli altri dipendenti, sulla polizza assicurativa intestata alla ditta. La circostanza che la prestazione lavorativa resa in modalità di lavoro agile comporti l’esecuzione della stessa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, non determina una variazione della classificazione della lavorazione.

Attualmente ci sono agevolazioni?

Regione Lombardia ha pubblicato un bando (Asse Prioritario I – Occupazione – Azione 8.6.1) per adottare piani aziendali di Smart-Working, un modello organizzativo che consente una maggiore flessibilità per quanto riguarda il luogo e i tempi di lavoro incrementando produttività e benessere di lavoratori e lavoratrici. L’Avviso è rivolto agli iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di partita IVA, e può essere erogato per servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale e/o per l’acquisto di “strumenti tecnologici” per l’attuazione del piano.
L’agevolazione è concessa a fondo perduto sotto forma di voucher aziendale. La manifestazione di interesse al Bando deve essere fatta entro il 16 marzo 2020.

Rispetto a questo Bando il vostro Studio può supportarci?

SI, le attività potranno essere attuate solamente tramite Enti accreditati presso Regione Lombardia nelle sezioni “Lavoro” e “Formazione” e la nostra società è in possesso di entrambi gli accreditamenti.

ABOUT THE AUTHOR

Giordano Boffelli Consulente per Imprese

Leave A Comment